venerdì 16 luglio 2010
Cittadini stranieri e vacanze estive
In occasione delle imminenti vacanze estive è opportuno ricordare le regole che disciplinano l’uscita ed il reingresso dei cittadini stranieri nel territorio italiano.
Si prospettano differenti situazioni.
A) Il cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità, può tornare in patria e rientrare in Italia in qualunque momento dell’anno purché porti con sé il permesso di soggiorno e il passaporto. In quanto titolare di permesso di soggiorno può spostarsi per motivi di turismo, sino a un massimo di 90 giorni, senza necessità di chiedere visti, in tutti i Paesi Schengen1, mentre nel caso in cui si tratti di un Paese non Schengen, sarà necessario verificare se, in base agli accordi con il proprio Paese d’origine, va presentata richiesta di visto per visitarlo.
B) Il cittadino straniero, in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro o ricongiungimento familiare o in ogni caso di un permesso di lunga durata o che abbia presentato richiesta di rinnovo, con l’entrata in vigore il 5 aprile 2010 del Regolamento UE n. 265/2010 del 25 marzo 2010, può entrare e soggiornare per periodi massimi di 90 giorni a semestre in tutti gli altri Paesi dell’Area Schengen , solo se in possesso di un visto di ingresso del tipo “Schengen Uniforme” per soggiorni di lunga durata (superiore ai 90 giorni) in corso di validità per tutta la durata del viaggio. Si deve esibire in tal caso alla polizia di frontiera il cedolino, il passaporto, e il visto rilasciato dal consolato che specifica il motivo del soggiorno in Italia.
C) Il cittadino straniero che sia in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno deve effettuare il viaggio verso il proprio Paese in maniera diretta in quanto il viaggio non deve prevedere il passaggio o scali in un Paese Schengen poiché non è riconosciuto dalla polizia di frontiera il cd. cedolino rilasciato da Poste Italiane s.p.a.; è in ogni caso necessario avere con sè la documentazione da presentare alla polizia di frontiera ( passaporto, permesso scaduto e ricevuta dell'ufficio postale).
Il diritto di uscita dall’ Italia e reingresso in Italia, con il cd. cedolino nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, è stato garantito da una direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006 e nelle successive precisazioni della Circolare del 9 agosto 2006.
Inoltre per rendere più semplici gli spostamenti, il Ministero dell’Interno, con la circolare dell’11 marzo 2009, ha stabilito che, a partire da suddetta data e senza data di scadenza, è possibile il rientro in Italia anche attraverso un valico di frontiera diverso da quello di uscita.
D) Le colf e le assistenti domiciliari, in attesa di essere convocate allo Sportello Unico per la regolarizzazione (effettuata nel settembre 2009), non potranno lasciare il territorio italiano per recarsi nei loro paesi di origine in quanto la ricevuta delle domanda di regolarizzazione non costituisce documento valido per attraversare la frontiera come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Interno del 2 ottobre 2009. Si rammenta che i Consolati Italiani non rilasceranno Visto di reingresso nel caso in cui si sia usciti dall’Italia con la sola ricevuta delle domanda di regolarizzazione.
Solo successivamente alla firma del contratto di soggiorno e al rilascio del permesso di soggiorno sarà possibile recarsi nel proprio paese di origine .(B.T.)
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