giovedì 23 ottobre 2008

Misure più severe sul riconoscimento dello status di rifugiato e sui ricongiungimenti familiari


Cambia la disciplina per ricongiungimenti familiari e rifugiati

Pubblicato dalla Gazzetta ufficiale n. 247 del 21 ottobre il D.Lgs. 3 ottobre 2008 n. 159 che modifica e integra il precedente D.Lgs 25/2008, attuativo della direttiva 2005/85/CE relativa alla normativa per le procedure applicate dagli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello stato di rifugiato.

Il provvedimento prevede, fra l'altro, che lo straniero il quale abbia richiesto lo stato di rifugiato, ma non lo ottenga in sede amministrativa, possa essere espulso prima che abbia il tempo di presentare ricorso al tribunale.

Sono stati, inoltre, introdotti altri limiti, ad esempio:

a) sino alla decisione della Commissione competente a decidere la concessione dello status, lo straniero potrà circolare soltanto in un luogo di residenza indicato dal Prefetto;

b) se presenterà domanda di asilo, dopo aver subito un'espulsione, verrà trattenuto in un C.I.E. (Centro di Identificazione ed Espulsione);

c) chi avrà subito il rifiuto da parte della Commissione della protezione, dovrà lasciare immediatamente il territorio nazionale e verrà espulso con accompagnamento alla frontiera;

d) lo straniero espulso potrà, però, presentare ricorso attraverso la rappresentanza diplomatica italiana e, solo per gravi motivi personali o di salute, potrà chiedere al Prefetto l'autorizzazione a rimanere all'interno del territorio nazionale.

Il decreto legislativo 160/2008 prevede misure più severe sui ricongiungimenti familiari. Il diritto spetterà: al coniuge maggiorenne non legalmente separato; ai figli minori non coniugati, con il consenso dell’altro genitore; ai figli maggiorenni a carico, se invalidi totali; ai genitori a carico ovvero ultrasessantacinquenni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute.

L’esame del Dna, a spese degli interessati, potrà sanare la carenza di documentazione o chiarire i dubbi sui legami di parentela.

Per ogni parente occorrerà la disponibilità di un reddito lecito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo per ogni familiare. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà necessario un reddito non inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo. Per i genitori ultrasessantacinquenni sarà richiesta un’assicurazione sanitaria obbligatoria o l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

L’attesa per il nulla osta passa da 90 a 180 giorni.


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