martedì 29 luglio 2008

MANOVRA: NIENTE PIÙ ASSEGNO SOCIALE PER CASALINGHE, FRATI E SUORE

L’allarme delle Acli per una modifica approvata dalla Camera che intendeva limitare l’accesso alla prestazione da parte degli extracomunitari


Roma, 28 luglio 2008 – Dal 1° gennaio 2009, salvo interventi correttivi del Senato, casalinghe, frati, suore e molti altri cittadini italiani non riceveranno più l’assegno sociale che fino ad oggi gli veniva riconosciuto dall’Inps come assistenza in caso di redditi particolarmente bassi. E’ il risultato di una modifica «maldestra oltre che ingiusta» introdotta dalla Camera in sede di conversione del decreto legge 112, quello recante “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. L’allarme è delle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani che chiedono al Parlamento di ritornare sui propri passi.

Al centro del contendere, il comma 10 dell’art. 20, riguardante appunto i requisiti per l’accesso all’assegno sociale. Una prestazione di tipo assistenziale riservata fino ad oggi per motivi di reddito agli ultrasessantacinquenni residenti in Italia: che siano cittadini italiani, europei o anche extracomunitari, purché in possesso di carta di soggiorno.

Il Governo aveva proposto una prima modifica introducendo il requisito aggiuntivo del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale. Serviva per evitare la concessione dell’assegno sociale agli extracomunitari ricongiunti alla famiglia. In questo caso, infatti, per la concessione della Carta di Soggiorno non occorrono i 5 anni di residenza in Italia normalmente previsti. Ma la Camera è andata oltre e ha stabilito che l’assegno potrà essere concesso in futuro solo a chi, oltre a far valere i requisiti di età e di reddito, dimostri di aver “soggiornato legalmente e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.

Introducendo il requisito del lavoro – fanno notare le Acli, che chiedono al Senato di respingere la modifica approvata – viene stravolta l’idea di prestazione assistenziale così come tutelata dall’art. 38 della Costituzione. Ma soprattutto, la formulazione letterale, senza distinzioni di cittadinanza, è applicabile a tutti. E così, dal 1 gennaio 2009, se la norma verrà confermata dal Senato, l’assegno sociale non spetterà più a chi non abbia lavorato, continuativamente, per dieci anni in Italia. Si pensi alle casalinghe che hanno dedicato tutto il loro tempo alla famiglia, ai religiosi (suore e frati ad esempio) impegnati nelle realtà più difficili, agli emigranti italiani che tornano nel nostro Paese dopo una vita passata a lavorare all’estero.

«E’ la dimostrazione concreta – osservano le Acli – di come escludere qualcuno dal bene comune, in questo caso gli immigrati, porti inevitabilmente dei danni a tutti. Appunto perché, come insegna la dottrina sociale della Chiesa, il bene comune è tale in quanto bene di tutti e di ciascuno. Nessuno escluso».

1 commento:

Unknown ha detto...

Centro Studi Acli "Marco Biagi"
Si prega di correggere il testo della norms in quanto il Ministero ha provveduto già da diversi giorni a rettificare ed emendare il testo, dovuto all'iniziativa individuale di un deputato evidentemente alquanto digiuno dell'efficacia erga omnes di tali norme.