martedì 9 dicembre 2008

Bonus famiglia: istruzioni per l'uso...

Sono pronti i modelli che l'agenzia delle Entrate ha predisposto per il cosiddetto «bonus famiglia», che potrà essere chiesto da lavoratori dipendenti, pensionati e non autosufficienti, al di sotto di una certa soglia di reddito e composizione familiare. Una misura una tantum, varata all'articolo 1 del decreto legge anticrisi (185/08) e valida per il solo 2009.

La richiesta dovrà essere inoltrata al sostituto d'imposta – si tratta, di fatto, di un'autocertificazione – entro il 31 gennaio 2009 (se il beneficio è richiesto in base al numero dei componenti e al reddito familiare complessivo del 2007) o entro il 31 marzo (se si vogliono fornire come riferimento le stesse coordinate, ma del 2008).
In assenza di sostituto d'imposta, la domanda va presentata alle Entrate entro il 31 marzo (se con requisiti 2007) o con la dichiarazione dei redditi (entro il 30 giugno per gli esonerati) se i requisiti scelti sono quelli del 2008.


I REQUISITI

Che cos'è il bonus
Una somma variabile da 200a 1.000 euro a seconda della condizione di chi lo richiede. Il bonus non costituisce reddito né ai fini fiscali né previdenziali. E nemmeno ai fini del reddito-soglia per beneficiare della social card

Chi può chiederlo
I residenti che facciano parte di una famiglia qualificata come «a basso reddito». Il bonus viene erogato solo a uno dei componenti del nucleo familiare

Quale reddito bisogna avere per ottenere il bonus
Fino a 35mila euro di reddito complessivo familiare annuo: il reddito-soglia varia in funzione del numero di componenti del nucleo familiare e della loro condizione (pensionato, portatore di handicap e così via) come indicato nella grafica qui sopra

Quando bisogna aver conseguito il reddito
Il decreto offre un'alternativa:si può fare riferimento al reddito ottenuto nel 2007 o a quello del 2008. In base alla scelta, cambiano i termini di presentazione della domanda e di erogazione del bonus

Chi viene considerato componente del «nucleo familiare»
Ai fini del calcolo del reddito, si considerano componenti del nucleo familiare: chi richiede il bonus, il coniuge (che può anche non essere a carico del richiedente, ma non deve essere legalmente ed effettivamente separato), i figli e gli altri familiari a carico, così come indicati all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986)

Come si calcola il reddito familiare
Il reddito complessivo familiare si calcola sommando i redditi complessivi ottenuti dai componenti del nucleo familiare, calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986)

Quali categorie di reddito vanno sommate
Per poter accedere al bonus occorre che al reddito familiare contribuiscano soltanto redditi delle seguenti tipologie:
- i redditi da lavoro dipendente; le pensioni di ogni tipo e gli assegni equiparati;
- i compensi percepiti, entroi limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, agricolee di prima trasformazione e delle cooperative della piccola pesca;
- le somme, a qualunque titolo percepite, anche sotto forma di erogazioni liberali, quale compenso per gli incarichi di amministratore, sindacoo revisore di società, associazionie altri enti con o senza personalità giuridica, per la collaborazione con giornali e simili, per la partecipazione a collegie commissioni;
- le somme percepite in relazione ad altri rapporti di collaborazione riguardanti la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempre che gli incarichi o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitate dal contribuente,di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 22 dicembre 1986, n. 917), ossia lavoro autonomo;
- le remunerazioni dei sacerdoti, previste dalla legge 222 del 1985, e le congrue e i supplementi di congrua previsti dalla legge 26 luglio 343 del 1974;
- i compensi percepiti dalle persone impegnate in lavori socialmente utili;
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimentoo annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente o dal coniuge nona carico;
- i redditi fondiari, ma solo a patto che siano stati percepiti insieme con i redditi delle categorie precedenti (in «coacervo», recita il decreto) e a patto che il loro ammontare non sia superiorea 2.500 euro.

LA PROCEDURA

Come si ottiene il bonus
Il bonus non è automatico ma deve essere richiesto. Per farlo, bisogna presentare una domanda nella quale il richiedente "autocertifica" i seguenti elementi:
a) il coniuge non a carico e il suo codice fiscale;
b) i figli, gli altri familiari a carico, la relazione di parentela e il loro codice fiscale;
c) il fatto che il reddito complessivo familiare rientra nei limiti richiesti dal decreto e il periodo d'imposta –2007 o 2008 – in cui è stato realizzato il reddito.
A norma del Dpr 445/2000, richiamato nel decreto, l'autocertificazione può essere fatta allegando alla richiesta la fotocopia sottoscritta di un documento d'identità

Il modulo per la domanda
Per presentare la richiesta del bonus bisognerà utilizzare il modello che sarà approvato dall'agenzia delle Entrate entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto: probabilmente entro la metà di dicembre

A chi va presentata la richiesta ed entro quale termine
Se si fa richiesta sulla base del reddito ottenuto nel 2007
La domanda va presentata entro il 31 gennaio 2009 ai sostituti d'imposta,cioè il datore di lavoro privato o pubblico del richiedente o l'ente previdenziale che gli versa la pensione.
In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata all'agenzia delle Entrate in via telematica entro il 31 marzo 2009.
Se si fa richiesta sulla base del reddito ottenuto nel 2008
La domanda va presentata entro il 31 marzo 2009 ai sostituti d'imposta o agli enti previdenziali.
In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata: –in via telematica all'agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009; – con la dichiarazione dei redditi 2008

Le modalità di invio della domanda
In tutti i casi la richiesta può essere presentata anche tramite dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e centri di assistenza fiscale,ai quali –precisa il decreto – non spetta alcun compenso

Da chi e quando viene erogato il bonus
- Se la richiesta è stata presentata sulla base del reddito ottenuto nel 2007
Il bonus è versato ai lavoratori dal sostituto d'imposta cui è stata presentata la richiesta (cioè dal datore di lavoro) entro il mese di febbraio 2009. Per i pensionati, invece,il bonus è versato dall'ente previdenziale entro marzo 2009.
- Se la richiesta è stata presentata sulla base del reddito ottenuto nel 2008
Il bonus è versato ai lavoratori dal sostituto d'imposta cui è stata presentata la richiesta (cioè dal datore di lavoro) entro il mese di aprile 2009. Per i pensionati, invece, il bonus è versato dall'ente previdenziale entro maggio 2009.
- In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta
La domanda viene inoltrata all'agenzia delle Entrate ed è il richiedente a indicare le modalità con cui desidera ricevere il bonus.

Come si stabilisce chi ha diritto al bonus
Il sostituto d'imposta eroga il beneficio secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenutee contributi disponibili nel mese di febbraio 2009 (per le domande relative ai redditi ottenuti nel 2007) o nel mese di aprile 2009 (per le domande relative ai redditi ottenuti nel 2008). I datori di lavoro pubblici e gli enti previdenziali, invece, fanno riferimento al monte delle ritenute disponibile.

Cosa succede se vengono incassati benefici non spettanti
Chi riceve un beneficio cui non ha diritto (in tutto o in parte) deve restituirlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all'erogazione.Chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, entro lo stesso termine, deve restituire le somme tramite il modello F24.

Chi effettua i controlli
La vigilanza è affidata all'agenzia delle Entrate,che recupera i benefici non spettantie controlla anche l'attività dei sostituti d'imposta.Questi ultimi – che hanno doveri di comunicazione periodica delle somme erogate –sono tenutia conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti

Fonte: Il Sole 24 Ore

MODULISTICA BONUS FAMIGLIA

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